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OGM negli alimenti, Piano nazionale 2023-2027

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 6 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 1829/2003 e regolamento (CE) n. 1830/2003

Descrizione sintetica delle attività
Il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l’Istituto superiore di sanità, predispone il Piano nazionale di controllo ufficiale al fine di programmare e coordinare le attività di controllo svolte dalle Autorità sanitarie regionali e provinciali in applicazione della normativa quadro del settore degli OGM. Il Piano nazionale si articola in più parti, definisce ruoli ed obiettivi per tutti i soggetti coinvolti, individua le principali matrici alimentari da sottoporre al controllo e i criteri a cui ogni Regione e Provincia autonoma deve conformarsi per l’adozione di un Piano regionale di controllo ufficiale sul proprio territorio. Nei Piani regionali/provinciali vengono indicati il numero di campioni assegnati per ogni provincia/ASL, i criteri utilizzati per tale ripartizione, nonché i laboratori designati dalle Autorità regionali competenti per il controllo ufficiale degli OGM.
Anche il controllo all’importazione è fondamentale, i Posti di controllo frontalieri (PCF) sono deputati ad eseguire i controlli ufficiali sulle partite destinate all’importazione nell’Unione europea contribuendo con un numero di campioni stabiliti nel Piano nazionale, da prelevare ogni anno.
Infine i risultati dei controlli ufficiali, previa validazione sul database da parte delle competenti autorità regionali/provinciali, vengono elaborati dal CROGM che gestisce il database nazionale dove sono inseriti i dati relativi all’attività analitica dei laboratori ufficiali. Una relazione viene pubblicata annualmente.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Ricerca di OGM autorizzati per la verifica dei requisiti di etichettatura.
Ricerca di OGM non autorizzati e oggetto di specifiche Decisioni UE.

Luogo e momento del controllo
I controlli devono essere effettuati attraverso ispezioni e/o campionamenti, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa l’importazione.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La numerosità complessiva e la ripartizione territoriale dei campioni tiene conto dei risultati delle attività di controllo svolte nel triennio 2020-2022 e del numero di insediamenti produttivi in ciascuna regione. Quest’ultimo parametro è stato determinato sommando, per ciascuna regione, il numero di imprese relative ad attività economiche di interesse ai fini del controllo ufficiale di alimenti GM (fonte: ISTAT - 9° censimento generale dell’industria e dei servizi 2011). Per una prevalenza di non conformità stimata intorno allo 0,5% (sulla base dei risultati del piano precedente), è stabilito il numero di campioni da prelevare sul territorio nazionale, con una probabilità del 95%, di rilevare almeno una non conformità. Tale numero, è stato ripartito tra le diverse Regioni/P.A. in proporzione alla percentuale di imprese presenti a livello locale rispetto al totale nazionale, introducendo, però un numero minimo di campioni da prelevare pari a 10.
Il Ministero della salute ha stabilito una programmazione per il campionamento all’importazione che potrà essere aggiornata, ove necessario, sulla base dei flussi commerciali, dei risultati dei controlli condotti e delle eventuali notifiche RASFF.
Le attività di controllo sulla presenza di OGM negli alimenti presentati all’importazione condotte dai PCF sono stabilite da un programma di campionamento. La frequenza minima di controllo da applicare alle importazioni delle matrici elencate nell’allegato 3 del Piano, per ciascun anno di applicazione dello stesso è fissata all’1%; per flussi di importazione fino a 100 partite si programma possibilmente il prelievo di un solo campione.
Il numero minimo di partite da campionare complessivamente è stato ottenuto applicando la frequenza minima di controllo (1%) al numero di partite di alimenti di cui all’allegato 3 in ingresso nella UE nel 2021 (dati TRACES NT). Tale numero è stato poi ripartito tra i PCF in base al numero di partite di alimenti di cui all’allegato 3 presentate per l’importazione a ciascuno di essi nel 2021. Ciò ha determinato la predisposizione della tabella dei campionamenti attribuiti ai PCF per ogni anno.

Metodi e tecniche
Le ispezioni comprendono controlli documentali, controlli d’identità e controlli fisici, ove rientrano i campionamenti a fini di analisi.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
La normativa sanzionatoria di riferimento è il decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 98)

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
È attualmente disponibile il sistema applicativo sviluppato dal CROGM(indirizzo https://crogm.izslt.it/), che viene utilizzato dai laboratori del controllo ufficiale per l’inserimento dei dati sui controlli del primo semestre entro il 31 luglio e del secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.
Contestualmente i dati sono messi a disposizione delle regioni/province autonome che li esaminano e li validano al massimo entro febbraio, fase indispensabile per consentire al CROGM l’elaborazione finale. Dopo la validazione da parte delle regioni e province autonome dei propri dati, il CROGM provvede ad analizzare ed elaborare detti dati entro il 31 marzo di ogni anno, mettendoli a disposizione del Ministero che provvede, sulla base dei dati ricevuti, a redigere un rapporto annuale con la valutazione complessiva dei risultati. Detto rapporto viene poi pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della salute. Le regioni/province autonome sono state invitate anche a definire adeguate procedure da utilizzare nel corso delle ispezioni al fine di documentare le attività di controllo che non prevedono il campionamento.
La valutazione che emerge dai risultati complessivi dei controlli effettuati permette la realizzazione del Piano nazionale per gli anni successivi per consentire una miglior applicazione dello stesso ed il superamento delle difficoltà riscontrate nel corso delle attività precedentemente svolte.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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